Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25108 del 12 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva, sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre il custode può essere esonerato solo provando il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità. Il comportamento della vittima deve essere valutato sul piano della prevedibilità e della ragionevole cautela.

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