(massima n. 1)
La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva, sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre il custode può essere esonerato solo provando il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità. Il comportamento della vittima deve essere valutato sul piano della prevedibilità e della ragionevole cautela.