Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25920 del 23 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitā del custode ex art. 2051 c.c. č esclusa quando la condotta del danneggiato, caratterizzata da imprudenza o colpa, sia idonea a costituire causa esclusiva dell'evento dannoso. L'accertamento della rilevanza causale della condotta del danneggiato č rimesso al giudice del merito e, se adeguatamente motivato, č incensurabile in sede di legittimitā.

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