(massima n. 1)
La responsabilitā del custode ex art. 2051 c.c. č esclusa quando la condotta del danneggiato, caratterizzata da imprudenza o colpa, sia idonea a costituire causa esclusiva dell'evento dannoso. L'accertamento della rilevanza causale della condotta del danneggiato č rimesso al giudice del merito e, se adeguatamente motivato, č incensurabile in sede di legittimitā.