Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 26057 del 24 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Affinché possa configurarsi la responsabilità oggettiva del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., è necessario e sufficiente dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, senza bisogno di provare la colpa del custode. Tale responsabilità può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito o dalla dimostrazione della rilevanza causale esclusiva o concorrente della condotta del danneggiato o di un terzo, purché tali condotte siano oggettivamente imprevedibili e imprevenibili secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date.

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