(massima n. 1)
Affinché possa configurarsi la responsabilità oggettiva del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., è necessario e sufficiente dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, senza bisogno di provare la colpa del custode. Tale responsabilità può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito o dalla dimostrazione della rilevanza causale esclusiva o concorrente della condotta del danneggiato o di un terzo, purché tali condotte siano oggettivamente imprevedibili e imprevenibili secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date.