(massima n. 1)
La responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e può essere esclusa sia dalla prova del caso fortuito sia dalla dimostrazione della rilevanza causale esclusiva della condotta del danneggiato o di un terzo. Il comportamento imprudente del danneggiato, se suscettibile di evitare il danno con l'ordinaria diligenza, può interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso