Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 26061 del 24 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e può essere esclusa sia dalla prova del caso fortuito sia dalla dimostrazione della rilevanza causale esclusiva della condotta del danneggiato o di un terzo. Il comportamento imprudente del danneggiato, se suscettibile di evitare il danno con l'ordinaria diligenza, può interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso

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