(massima n. 1)
La responsabilitā del custode ex art. 2051 c.c. č oggettiva. Il danneggiato deve provare il danno subito e il nesso di causalitā tra la cosa custodita e il danno; gravando sul custode la prova del caso fortuito. La riproposizione della domanda ex art. 2051 c.c. deve essere esaminata dal giudice del rinvio.