Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 26441 del 30 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitā del custode ex art. 2051 c.c. č oggettiva. Il danneggiato deve provare il danno subito e il nesso di causalitā tra la cosa custodita e il danno; gravando sul custode la prova del caso fortuito. La riproposizione della domanda ex art. 2051 c.c. deve essere esaminata dal giudice del rinvio.

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