Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 27068 del 9 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di responsabilità del custode per danni occorsi sulla strada, la prova del fortuito può essere adeguatamente integrata dalla dimostrazione che l'ente gestore ha effettuato verifiche quotidiane dell'assenza di ostacoli sulla sede stradale e l'integrità delle opere di recinzione e manutenzione. Se l'effettiva presenza di animali sulla sede stradale risulta imprevedibile e non controllabile in un breve lasso di tempo, ciò assume rilevanza di caso fortuito avente efficacia liberatoria.

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