(massima n. 1)
Nel giudizio volto al risarcimento del danno, non è necessaria la prova rigorosa della titolarità del diritto di proprietà sui beni in relazione ai quali si assume essere stato subito il pregiudizio. È sufficiente che emerga, secondo un criterio di ragionevole probabilità, la riconducibilità del danno lamentato al soggetto che assume di averlo patito, iura novit curia; quindi, il mantenuto possesso dei beni preziosi in oggetto collocati nella cassaforte che si trovava nel proprio appartamento, per determinare la legittimità alla risarcibilità del danno è connessa a tale custodia indipendentemente dalla dimostrazione di una qualità giuridica di erede del legittimo proprietario dei beni.