(massima n. 1)
La responsabilitą dell'ente proprietario di una strada, ex art. 2051 cod. civ., deve escludersi ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, tale da determinare la repentinitą dell'insorgenza del fattore di danno e dell'impossibilitą di un'idonea, efficace ed immanente attivitą di controllo e vigilanza volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo.