(massima n. 1)
In tema di responsabilitā per danni cagionati da cose, custode č il proprietario o, comunque, il titolare della signoria, anche di fatto, sulla cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, in quanto, avendo un potere effettivo sulla stessa, č in condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti. La signoria di fatto sulla cosa non viene meno nel caso in cui, in concreto e in particolare, sulla cosa stessa anche altri si trovino ad esplicare estemporaneamente atti di fruizione o utilizzo, quand'anche con modalitā analoghe a quella del proprietario, salvo che questi non provi di avere, in precedenza, a quelli trasferita la signoria di fatto con modalitā tali da escluderne la persistenza, pure solo in parte, in capo a sé medesimo.