Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 31209 del 30 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitā del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. č di natura oggettiva e prescinde dalla colpa. Essa sussiste quando il danno č causato dalla cosa custodita. Il custode puō liberarsi dalla responsabilitā solo provando l'esistenza di un caso fortuito. La prova del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso spetta all'attore, mentre il custode deve dimostrare che l'evento č stato determinato da un fatto eccezionale e imprevedibile che interrompe il nesso causale.

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