(massima n. 1)
La responsabilitā del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. č di natura oggettiva e prescinde dalla colpa. Essa sussiste quando il danno č causato dalla cosa custodita. Il custode puō liberarsi dalla responsabilitā solo provando l'esistenza di un caso fortuito. La prova del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso spetta all'attore, mentre il custode deve dimostrare che l'evento č stato determinato da un fatto eccezionale e imprevedibile che interrompe il nesso causale.