(massima n. 1)
Ai fini dell'accertamento della responsabilitā del custode ex art. 2051 cod. civ., č necessario il riscontro di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. La cosa deve inserirsi con efficacia causalmente rilevante nella serie deterministica da cui si genera l'evento di danno. Pertanto, non ricorre tale responsabilitā quando il danno origina esclusivamente dalla condotta impropria di terzi, senza che la cosa in custodia abbia avuto un ruolo attivo nel causare l'evento dannoso.