Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 806 del 15 gennaio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, quando il danneggiato ha dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, deve consistere nel caso fortuito, che può essere un fatto naturale, una condotta di un terzo o un comportamento della vittima. L'incidenza causale del comportamento della vittima presuppone che esso abbia natura colposa, non richiedendosi che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.

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