(massima n. 1)
In ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., per l'esclusione della responsabilità del custode non è necessaria la prova della natura autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile della condotta del danneggiato. È invece sufficiente che tale condotta sia colposa, ossia caratterizzata da oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.