Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 808 del 15 gennaio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., per l'esclusione della responsabilità del custode non è necessaria la prova della natura autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile della condotta del danneggiato. È invece sufficiente che tale condotta sia colposa, ossia caratterizzata da oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.

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