Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1498 del 22 gennaio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva, esclusivamente fondata sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Essa può essere esclusa sia dalla prova del caso fortuito, sia dalla dimostrazione della rilevanza della condotta colposa del danneggiato o di un terzo, caratterizzata dall'imprevedibilità e non prevenibilità. Nel caso specifico, la mera scivolosità di un pavimento bagnato dalla pioggia è considerata una condizione prevedibile e normale, non imputabile al custode.

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