(massima n. 1)
La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva, esclusivamente fondata sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Essa può essere esclusa sia dalla prova del caso fortuito, sia dalla dimostrazione della rilevanza della condotta colposa del danneggiato o di un terzo, caratterizzata dall'imprevedibilità e non prevenibilità. Nel caso specifico, la mera scivolosità di un pavimento bagnato dalla pioggia è considerata una condizione prevedibile e normale, non imputabile al custode.