(massima n. 1)
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona può essere risarcito solo se viene dimostrata sia l'esistenza del pregiudizio subito (danno-evento), sia delle sue conseguenze dannose (danno-conseguenza). La lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento potrebbe non aver prodotto conseguenze pregiudizievoli e quindi non dare luogo a risarcimento automatico.