Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16002 del 7 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona può essere risarcito solo se viene dimostrata sia l'esistenza del pregiudizio subito (danno-evento), sia delle sue conseguenze dannose (danno-conseguenza). La lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento potrebbe non aver prodotto conseguenze pregiudizievoli e quindi non dare luogo a risarcimento automatico.

(massima n. 2)

Il rigetto della domanda risarcitoria nel processo civile può fondarsi sulla mancata dimostrazione del danno non patrimoniale allegato come conseguenza della lesione economica asseritamente subita dalla parte attrice. Le prove atipiche provenienti da un precedente processo penale sono soggette al prudente apprezzamento del giudice del merito e possono essere valutate liberamente nel corso del processo civile.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.