Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17664 del 26 giugno 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

Il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica, ma nelle sue conseguenze pregiudizievoli per la persona. Quindi, in caso di danno c.d. lungolatente, il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione.

(massima n. 2)

In materia di danno da emotrasfusione con sangue infetto, il diritto al risarcimento è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre dal giorno in cui la malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. Di norma, tale giorno va identificato con quello di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo.

(massima n. 3)

Quando la morte del danneggiato è diretta conseguenza dell'illecito commesso, la menomazione non reversibile dell'integrità della persona va risarcita con le corrispondenti tecniche di valutazione probabilistica, prescindendo dalla durata effettiva della vita del danneggiato.

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