Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4198 del 15 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di somministrazione di energia elettrica, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessivitą dei consumi č dovuta a fattori esterni al suo controllo. Tale riparto degli oneri probatori deriva dal principio della "vicinanza della prova", in quanto le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo pił occulti e comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze.

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