Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4197 del 15 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'onere di provare l'inesistenza dei disservizi allegati dal somministrato, ovvero l'inesistenza dell'inesatto adempimento, è a carico del somministrante, sicché quest'ultimo deve dimostrare di avere reso la prestazione che giustifica l'obbligazione di pagamento della controparte.

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