(massima n. 1)
La sentenza che accerti l'incapacitą irreversibile dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, dichiarando l'improcedibilitą dell'azione penale ex art. 72 bis cod. proc. pen., comporta la caducazione di tutte le statuizioni della pronuncia di primo grado, comprese quelle relative all'esercizio dell'azione civile, che potrą essere riproposta solo nel caso in cui sia accertato il venir meno o l'errore nell'assessment dell'incapacitą dichiarata.