(massima n. 1)
In tema di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato a parteciparvi, la disposizione di cui all'art. 72 cod. proc. pen. - nel prevedere l'onere del giudice di procedere al controllo sullo stato di mente dell'imputato a scadenza periodica semestrale, o anche più breve, se necessario, mediante accertamenti peritali - ha introdotto un meccanismo preordinato ad evitare la stasi prolungata ed ingiustificata del procedimento, non distinguendo, tuttavia, tra i casi di incapacità temporanea e di accertata incapacità permanente e immodificabile. In quest'ultimo caso, in virtù di un'interpretazione dell'art. 72 cod. proc. pen. conforme al canone di ragionevolezza, il giudice, fermo il controllo sulla situazione dell'imputato a scadenza semestrale, può valutare la necessità di disporre la perizia quando ne ravvisi l'esigenza ovvero di rinviarla ad un momento successivo. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Biella, 16 novembre 2011)