(massima n. 1)
In tema di rito abbreviato, l'instaurazione e celebrazione del giudizio sulla base della richiesta formulata dall'imputato di cui sia stata accertata, ai sensi dell'art.71 cod.proc.pen., l'incapacitą di stare in giudizio al momento in cui ha espresso la volontą, sono insanabilmente viziate da nullitą assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento e non preclusa dall'opzione per il rito speciale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la richiesta formulata dall'imputato ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen. costituisce un atto personalissimo, in quanto atto dispositivo direttamente incidente sul suo diritto di libertą, che richiede la piena consapevolezza rappresentativa e la compiuta capacitą deliberativa degli effetti giuridici da esso derivanti). (Annulla con rinvio, Corte Appello Messina, 28/03/2018)