(massima n. 1)
La sottoposizione dell'imputato all'istituto dell'amministrazione di sostegno non determina automaticamente l'incapacitą del medesimo a partecipare coscientemente al processo, ai sensi dell'art. 70 cod. proc. pen., dovendo quest'ultima essere autonomamente accertata dal giudice ai fini della sospensione del processo, ai sensi dell'art. 71 cod. proc. pen. (Rigetta, App. Trieste, 17/03/2016)