(massima n. 1)
Ove il giudice di primo grado non abbia rilevato l'intervenuto decesso dell'imputato, la tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatosi nel corso del giudizio, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, emendabile anche nei gradi successivi di giudizio con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen. (La S.C. nella fattispecie ha dichiarato il ricorso del difensore della parte civile inammissibile poiché la decisione della Corte di appello, che aveva dichiarato non doversi procedere per morte del reo, aveva semplicemente posto rimedio all'errore di fatto verificatosi in primo grado, con conseguente irrilevanza dell'eccezione sollevata in ordine al difetto di legittimazione del difensore dell'imputato ad impugnare la sentenza di primo grado). (Dichiara inammissibile, App. Bari, 09/12/2016)