(massima n. 1)
In materia di responsabilitą per danno ambientale, gli artt. 2050 e 2051 c.c. non sono applicabili, poiché la normativa specifica dell'ambiente, introdotta dalla Direttiva 2004/35/CE e dal Codice dell'Ambiente, fornisce un corpo normativo dedicato e speciale, slegato dal sistema regolativo dell'illecito civile ordinario.