(massima n. 1)
In caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2050 c.c., č ammissibile la successiva prospettazione, in grado di appello, anche in comparsa conclusionale, della responsabilitā ex art. 2051 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in primo grado, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilitā, perché il mutamento del titolo della responsabilitā č ammissibile a condizione che non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda e la controparte sia stata, pertanto, messa in grado di difendersi e controdedurre anche con riferimento alla diversa fattispecie di responsabilitā.