(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā della responsabilitā del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso (ex art. 2049 c.c.), pur essendo sufficiente un nesso di occasionalitā necessaria tra l'illecito e il rapporto tra detti soggetti, č necessario accertare che il commesso abbia perseguito finalitā coerenti con quelle per le quali erano state affidate le mansioni e non finalitā proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe. (Nella specie, sul rilievo che il preposto aveva agito per fini esclusivamente personali e voluttuari, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva escluso la corresponsabilitā ex art. 2049 c.c. di una fondazione in concorso con un componente del suo consiglio di amministrazione, il quale aveva cagionato ingenti perdite patrimoniali alla fondazione stessa convincendola a spostare tutti i propri titoli alla filiale dell'istituto di credito dove lavorava la moglie del preposto, che provvedeva sistematicamente a distrarre i fondi ivi pervenuti per uso personale).