(massima n. 1)
In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde del danno causato al risparmiatore dal promotore allorquando, accertata la sussistenza del rapporto di preposizione ed il carattere illecito, doloso o colposo del fatto dannoso, ricorre un nesso di occasionalità necessaria tra quest'ultimo e l'esecuzione delle incombenze affidate al preposto, per la cui ricorrenza non è necessario che il fatto dannoso derivi dall'esercizio delle incombenze, essendo sufficiente che, in virtù di tale esercizio, il terzo sia esposto all'ingerenza dannosa del preposto e ciò anche nel caso in cui quest'ultimo abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento concordate o sostituendo alle finalità perseguite dal preponente obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso.