(massima n. 1)
La responsabilitą del preponente ex art. 2049 cod. civ. per i fatti illeciti commessi dal preposto sussiste anche quando il preposto, nell'esercizio delle sue mansioni, agisce con dolo o per finalitą personali estranee agli incarichi affidati, purché l'esercizio delle sue funzioni abbia esposto il terzo all'ingerenza dannosa e il fatto lesivo costituisca un non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni attribuite.