(massima n. 1)
La responsabilitā dei padroni e committenti per il fatto del dipendente ex art. 2049 c.c. non richiede un nesso di causalitā tra mansioni e evento dannoso, essendo sufficiente che le incombenze assegnate al dipendente abbiano reso possibile o agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo. Questo principio č applicabile anche in caso di condotta del medico che, in occasione dell'espletamento delle proprie funzioni, ha commesso atti di violenza sessuale.