Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21924 del 29 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle controversie volte all'accertamento della responsabilitą solidale del preposto e del preponente ex art. 2049 c.c., sussiste il litisconsorzio necessario processuale in sede di impugnazione, posto che tra le distinte posizioni dei coobbligati sussiste un'obiettiva interrelazione, tale per cui, in virtł della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, l'accertamento della responsabilitą dell'uno presuppone necessariamente quello della responsabilitą dell'altro.

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