(massima n. 1)
Nel caso di compravendita a corpo indicando nell'ambito dell'atto la misura del bene compravenduto, si applica il rimedio di cui all'art. 1538 comma 1 c.c., in presenza di una divergenza quantitativa della misura del bene maggiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto. Tuttavia, le parti possono escludere l'applicabilitą della norma mediante specifica clausola negoziale.