Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 15426 del 3 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di compravendita a corpo indicando nell'ambito dell'atto la misura del bene compravenduto, si applica il rimedio di cui all'art. 1538 comma 1 c.c., in presenza di una divergenza quantitativa della misura del bene maggiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto. Tuttavia, le parti possono escludere l'applicabilitą della norma mediante specifica clausola negoziale.

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