(massima n. 1)
Nel caso di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing traslativo, il conduttore ha diritto alla restituzione dei canoni pagati, salvo il diritto del concedente al compenso per l'uso, conforme all'art. 1526 c.c. La clausola contrattuale che prevede il diritto del concedente ai canoni scaduti, ai canoni futuri e al valore di riscatto dell'immobile, deve essere valutata alla luce dell'art. 1526 c.c., considerando anche eventuali riduzioni e compensazioni.