Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 1792 del 24 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola che prevede, in caso di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore nel contratto di leasing traslativo, l'acquisizione dei canoni riscossi dal concedente, con detrazione dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, è valida e non manifesta eccessività, purché il concedente fornisca una stima attendibile del valore di mercato dell'immobile, conforme all'art. 1526, 2° comma, cod. civ.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.