(massima n. 1)
La clausola che prevede, in caso di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore nel contratto di leasing traslativo, l'acquisizione dei canoni riscossi dal concedente, con detrazione dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, è valida e non manifesta eccessività, purché il concedente fornisca una stima attendibile del valore di mercato dell'immobile, conforme all'art. 1526, 2° comma, cod. civ.