Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 676 del 10 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contesto di un contratto di leasing immobiliare traslativo, č legittima la clausola penale che preveda, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, la perdita dei ratei versati, l'obbligo di pagare i canoni a scadere e il costo dell'opzione di acquisto, purché al netto del valore del bene stimato o di quello effettivamente realizzato dalla vendita. Tale clausola non č inibita dall'art. 1526, secondo comma, cod. civ., che consente deroghe convenzionali relative alla restituzione dei canoni pagati, salvo il diritto all'equo compenso e fermo il risarcimento ulteriore.

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