(massima n. 1)
Nel contesto di un contratto di leasing immobiliare traslativo, č legittima la clausola penale che preveda, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, la perdita dei ratei versati, l'obbligo di pagare i canoni a scadere e il costo dell'opzione di acquisto, purché al netto del valore del bene stimato o di quello effettivamente realizzato dalla vendita. Tale clausola non č inibita dall'art. 1526, secondo comma, cod. civ., che consente deroghe convenzionali relative alla restituzione dei canoni pagati, salvo il diritto all'equo compenso e fermo il risarcimento ulteriore.