(massima n. 1)
In caso di risoluzione di contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore, si applica analogicamente l'art. 1526 c.c., che prevede la restituzione delle rate già pagate, salvo il diritto del concedente a trattenere un equo compenso per l'uso del bene e il risarcimento del danno. È nulla la clausola che permette al concedente di trattenere sia le rate pagate che di pretendere l'intero prezzo del bene, risultando evidentemente eccessiva e determinando un ingiusto arricchimento del concedente.