Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 21315 del 30 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di leasing finanziario traslativo risolto per inadempimento dell'utilizzatore prima della dichiarazione di fallimento, trova applicazione analogica l'art. 1526 cod. civ. anche se la risoluzione č seguita dal fallimento dell'utilizzatore, in quanto l'art. 72-quater L. Fall. disciplina lo scioglimento del contratto quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore e non la risoluzione per inadempimento.

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