(massima n. 1)
In tema di leasing finanziario traslativo risolto per inadempimento dell'utilizzatore prima della dichiarazione di fallimento, trova applicazione analogica l'art. 1526 cod. civ. anche se la risoluzione č seguita dal fallimento dell'utilizzatore, in quanto l'art. 72-quater L. Fall. disciplina lo scioglimento del contratto quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore e non la risoluzione per inadempimento.