Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 21293 del 30 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di risoluzione del contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola che prevede il diritto del concedente di trattenere i canoni giā pagati non č di per sé nulla, ma deve essere valutata dal giudice alla luce del 2° comma dell'art. 1526 cod. civ., che ne consente la riduzione se ritenuta manifestamente eccessiva.

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