(massima n. 1)
In caso di risoluzione del contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola che prevede il diritto del concedente di trattenere i canoni giā pagati non č di per sé nulla, ma deve essere valutata dal giudice alla luce del 2° comma dell'art. 1526 cod. civ., che ne consente la riduzione se ritenuta manifestamente eccessiva.