Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 21251 del 30 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di leasing traslativo risolto anteriormente al fallimento dell'utilizzatore, il concedente che intende insinuarsi al passivo per i crediti derivanti dal contratto deve allegare una stima attendibile del valore di mercato dell'immobile riallocato o venduto, onde consentire al giudice di valutare l'eccessivitā della penale ai sensi dell'art. 1526, comma 2, cod. civ. L'insinuazione al passivo con la semplice indicazione che le somme saranno detratte dall'importo ricavato dalla vendita del bene non č sufficiente.

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