Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20754 del 25 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di risoluzione anticipata di un contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale che prevede il diritto del concedente a trattenere i canoni versati è soggetta a riduzione ad equità, al fine di ripristinare l'equilibrio sinallagmatico. In tale contesto, il concedente ha diritto a un equo compenso per la concessione in godimento del bene e il suo deprezzamento d'uso, nonché al rimborso delle spese sostenute, come previsto dall'art. 1526, co. 2, c.c., applicabile in via analogica.

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