(massima n. 1)
In caso di risoluzione anticipata di un contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale che prevede il diritto del concedente a trattenere i canoni versati è soggetta a riduzione ad equità, al fine di ripristinare l'equilibrio sinallagmatico. In tale contesto, il concedente ha diritto a un equo compenso per la concessione in godimento del bene e il suo deprezzamento d'uso, nonché al rimborso delle spese sostenute, come previsto dall'art. 1526, co. 2, c.c., applicabile in via analogica.