(massima n. 1)
In caso di risoluzione di un contratto di leasing finanziario avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge 4 agosto 2017, n. 124, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1526 cod. civ., secondo cui il concedente, per il leasing traslativo, ha il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa oltre al risarcimento del danno. In tali casi, in sede di quantificazione dell'indebitamento complessivo, deve essere considerato il valore di realizzo del bene venduto.