(massima n. 1)
Nei contratti di leasing stipulati prima della legge n. 124 del 2017, qualora il contratto venga risolto anticipatamente per inadempimento dell'utilizzatore e segua il fallimento di quest'ultimo, continua a trovare applicazione la disciplina dell'art. 1526 c.c. per il leasing con funzione traslativa. Tale principio č affermato in conformitā con le pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione.