(massima n. 1)
In caso di risoluzione del contratto di leasing finanziario di natura traslativa avvenuta prima del fallimento dell'utilizzatore, non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 72-quater L. Fall., bensģ, in via analogica, l'art. 1526 c.c. Pertanto, il concedente, per insinuarsi al passivo fallimentare, deve proporre una domanda completa di tutti gli elementi necessari all'applicazione di tale norma, inclusa la somma ricavata dalla riallocazione del bene o una stima attendibile del suo valore di mercato.