Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 18191 del 2 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

 Nel contratto di leasing traslativo, č valida ed efficace la clausola penale che prevede, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il pagamento dei canoni scaduti e di quelli non ancora maturati, previa deduzione del valore di mercato del bene. Tale valore deve essere stimato secondo correttezza e buona fede dal concedente. La restituzione del bene non č condizionata al rimborso delle rate riscosse. 

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