(massima n. 1)
Nel contratto di leasing traslativo, č valida ed efficace la clausola penale che prevede, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il pagamento dei canoni scaduti e di quelli non ancora maturati, previa deduzione del valore di mercato del bene. Tale valore deve essere stimato secondo correttezza e buona fede dal concedente. La restituzione del bene non č condizionata al rimborso delle rate riscosse.