(massima n. 1)
In caso di risoluzione anticipata di un contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale che prevede il pagamento dei canoni maturati e di quelli maturandi sino al naturale termine del rapporto, con diritto dell'utilizzatore a detrarre quanto il concedente percepisce dalla rivendita o reimpiego del bene ("meccanismo scaduto+scadere-bene"), non è di per sé invalida. Tuttavia, il concedente è tenuto a fornire una domanda di insinuazione al passivo completa, indicando il valore di riallocazione del bene o una stima attendibile del suo valore al momento del deposito della domanda. In mancanza di tali elementi, la clausola può essere considerata in concreto invalida per la sua inidoneità a permettere l'esercizio del potere giudiziale di riduzione ad equità, impedendo così il riequilibrio della posizione dei contraenti.