Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 18120 del 2 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di risoluzione anticipata di un contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale che prevede il pagamento dei canoni maturati e di quelli maturandi sino al naturale termine del rapporto, con diritto dell'utilizzatore a detrarre quanto il concedente percepisce dalla rivendita o reimpiego del bene ("meccanismo scaduto+scadere-bene"), non è di per sé invalida. Tuttavia, il concedente è tenuto a fornire una domanda di insinuazione al passivo completa, indicando il valore di riallocazione del bene o una stima attendibile del suo valore al momento del deposito della domanda. In mancanza di tali elementi, la clausola può essere considerata in concreto invalida per la sua inidoneità a permettere l'esercizio del potere giudiziale di riduzione ad equità, impedendo così il riequilibrio della posizione dei contraenti.

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