Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 18088 del 2 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di leasing finanziario, qualora la risoluzione del contratto avvenga antecedentemente alla dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore, non č applicabile l'art. 72-quater della L. Fall., bensė, per analogia, l'art. 1526 c.c., riservato al leasing traslativo. Pertanto, il concedente, per essere ammesso al passivo, ha l'onere di presentare una domanda debitamente documentata che includa la restituzione dei canoni all'utilizzatore, la restituzione del bene, e l'eventuale risarcimento. L'applicabilitā dell'art. 1526 c.c. resta valida anche post-legge n. 124 del 2017 per contratti risolti antecedentemente a detta normativa.

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