(massima n. 1)
In tema di leasing finanziario, la disciplina prevista dall'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi e si applica solo alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica a quest'ultima figura della disciplina dell'art. 1526 c.c., anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore.