(massima n. 1)
In tema di leasing, la disciplina prevista dall'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi e si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Per i contratti anteriormente risolti resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica dell'art. 1526 cod. civ.