Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3096 del 2 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola penale inserita in un contratto di leasing traslativo č legittima se, in caso di risoluzione, permette al concedente di ricevere non pił di quanto egli avrebbe ottenuto dalla regolare esecuzione del contratto. L'applicazione dell'art. 1526 c.c. non č incompatibile con la previsione contrattuale di una clausola penale, purché essa non attribuisca al concedente pił di quanto egli avrebbe ottenuto dalla regolare esecuzione del contratto.

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