(massima n. 1)
Il creditore che agisca esecutivamente su un bene acquistato dal debitore con riserva della proprietā č tenuto a provare l'avvenuto pagamento del prezzo, al quale soltanto č subordinato l'effetto traslativo; in mancanza, il giudice dell'esecuzione, a fronte dell'evidenza del titolo e della relativa opponibilitā, deve rilevare anche d'ufficio l'assenza della titolaritā dominicale che legittima la vendita in danno del debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva revocato l'aggiudicazione del bene oggetto di vendita forzata, siccome gravato da patto di riservato dominio trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento).