Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19111 del 11 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice può qualificare giuridicamente l'azione in modo diverso da quello prospettato dalla parte senza incorrere nel vizio di extrapetizione, purché non vi sia mutazione della causa petendi e del petitum. L'azione di risoluzione della compravendita per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui è destinato il bene (art. 1497 c.c.) rientra nell'alveo dell'azione di risoluzione per inadempimento prevista dall'art. 1453 c.c., specialmente nella fattispecie della vendita aliud pro alio.

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